PortaleRifutiSpeciali | Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 – n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.
PortaleRifutiSpeciali | Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 – n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. (11G0124) – (GU n. 131 del 8-6-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 aprile 2011 , n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai
sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in
materia ambientale. (11G0124)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
Visto, in particolare, l’articolo 228 del predetto decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita’ di
attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme
per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l’intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta dell’8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell’11 aprile 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Principi generali, esclusioni
1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la
formazione e proteggere l’ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni
in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto
dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
applica quanto disposto dall’articolo 7.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Il testo degli artt. 228, 179 e 180 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, (S.O.)., e’ il seguente:
“Art. 228. Pneumatici fuori uso.
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche’ il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita’ di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita’ di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e’
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita’ almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita’ di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto
dell’articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita’ attuative dell’obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e’ indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente
costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita’.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita’ dell’inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato.”;
“Art.179. Criteri di priorita’ nella gestione dei
rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita’ di cio’ che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita’ tecnica e la praticabilita’
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e’
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di
priorita’ di cui al comma 1 qualora cio’ sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita’,
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita’ tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita’ a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu’ razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita’ o la nocivita’ dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu’ in generale,
l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita’ rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.”;
“Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocivita’ dei rifiuti, le iniziative di cui all’articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l’uso di sistemi di qualita’, nonche’ lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto
sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d’invito che valorizzino le capacita’ e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantita’ e della
pericolosita’ dei rifiuti;
d)
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche’ tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure
di prevenzione esistenti e valuta l’utilita’ degli esempi
di misure di cui all’allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici
parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di
prevenzione e puo’ stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura la disponibilita’ di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione dei programmi
di cui all’articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.”.
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, (S.O.).
Si riporta il testo del comma 3, dell’articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in
pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si
disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi,
sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono
fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale
del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e
documentabile;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o
giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da
impiegare come ricambio;
e) gestione: le attivita’ per assicurare, anche in forma indiretta,
la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento
degli PFU, nonche’ l’attivita’ di controllo sulle predette
operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a
qualsiasi stadio del processo, attivita’ di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che,
nell’esercizio della sua attivita’ imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l’attivita’ di sostituzione sul territorio nazionale
degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che
vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
l) autorita’ competente: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) – Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla
data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o
ricevuta fiscale o scontrino fiscale;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente
regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all’allegato
E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte
dell’autorita’ competente contestualmente all’approvazione annuale
del contributo di cui all’articolo 5.
Art. 3
Obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici
1. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici
sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita’ di PFU (di
qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita’ di pneumatici che
hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare
precedente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, dedotta
la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all’estero per
riutilizzo o carcasse cedute all’estero per ricostruzione, calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di
immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno e’ fatto obbligo a ogni
produttore o importatore di dichiarare all’autorita’ competente,
mediante il modulo di cui all’allegato A, la quantita’ e le tipologie
degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare
precedente.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno e’ fatto obbligo a ogni
produttore o importatore di dichiarare all’autorita’ competente,
mediante il modulo di cui all’allegato B, le quantita’, le tipologie
e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal
mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di
inviare alla stessa autorita’ un rendiconto economico completo della
gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi
precedenti, il produttore o l’importatore puo’ gestire gli PFU sia
direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in
cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori
autorizzati, invia apposita dichiarazione all’autorita’ competente,
utilizzando il modulo di cui all’allegato C, entro il 30 novembre
dell’anno precedente. La durata dell’incarico al gestore ha una
durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico
di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e
prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock
storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici
che da demolizione di veicoli effettuate prima dell’entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di
eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla
rendicontazione dell’anno precedente. Le societa’ consortili hanno
l’obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore
al trenta per cento dell’avanzo di amministrazione accertato, alla
gestione degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di
mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali
rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine, alla
raccolta, all’impiego.
Art. 4
Struttura operativa associata
1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all’obbligo
di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di
una o piu’ strutture societarie dotate di autonoma personalita’
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede
ad ogni attivita’ di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione e di rendiconto, le facolta’ e gli altri adempimenti
previsti dall’articolo 3.
2. Alla societa’ consortile i produttori e importatori aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita’ da definirsi autonomamente,
i dati di cui all’articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo
di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di ogni anno. L’avvenuto trasferimento alla struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione all’autorita’ competente unitamente
alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati,
costituisce, per il produttore e per l’importatore degli pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita’.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno
immediata comunicazione della propria costituzione all’autorita’
competente con elencazione dei produttori ed importatori di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i
soggetti di cui al comma 1, trasmettono all’autorita’ competente
l’atto costitutivo e lo statuto della societa’ consortile, per la
successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica
della conformita’ alla normativa vigente delle finalita’ individuate
e dell’assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione
dello statuto o della composizione della societa’ e’ tempestivamente
trasmessa all’autorita’ competente ai fini dell’approvazione.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa’
consortili eventualmente costituite inviano all’autorita’ competente
copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Note all’art. 4:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.
Art. 5
Contributo ambientale per la gestione degli PFU
1. Il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ determinato in misura tale da
assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell’articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei
costi della gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), al
fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana
e l’ambiente.
2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro
eventuali forme associate comunicano all’autorita’ competente, entro
il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle
componenti di costo di cui all’allegato D del presente decreto per
l’anno solare successivo. L’autorita’ competente, entro il 30
novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo e lo
approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che
giustifichino una revisione immediata dell’ammontare del contributo
stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o
delle loro eventuali forme associate, l’autorita’ competente puo’,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
rideterminare l’ammontare del contributo stesso.
3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a
tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali
e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di
commercializzazione degli pneumatici, l’ammontare del contributo di
cui al comma 2.
4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel
mercato del ricambio, il contributo e’ indicato in modo chiaro e
distinto sulla fattura. Il contributo e’ differenziato per le diverse
tipologie degli pneumatici come individuate nell’allegato E.
5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori
degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la
struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.
Note all’art. 5:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.
Art. 6
Sanzioni
1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, non raggiungono le quantita’ minime individuate ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, e’ applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5, e’ applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo
percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna
delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e’
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per
cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la
violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non
provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il
trasferimento del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del
presente decreto ad una struttura associata, e’ applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 5, tale determinazione, ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni, verra’ effettuata, a seguito di
richiesta dell’organo di controllo procedente, dall’autorita’
competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981,n. 689.
7. Per garantire la finalita’ della salvaguardia ambientale, gli
enti pubblici forniscono all’autorita’ competente ed agli organi di
controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi
ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei
produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le
eventuali azioni correttive.
Note all’art. 6:
La legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante
“Modifiche al sistema penale.” e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Art. 7
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici,
direttamente od indirettamente tramite loro forme associate,
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui
al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in
alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior
competitivita’ economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, e’ costituito presso l’Automobile Club d’Italia
(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso di cui all’articolo 1, comma 3. Il Comitato e’ composto da cinque
membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori
e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,
uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,
uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato
dall’ACI, che ne assume la presidenza.
3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le
attivita’ di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne
efficacia, efficienza ed economicita’ e per ricercare soluzioni
condivise ad eventuali criticita’ emergenti.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed
eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed
eventuali loro forme associate le attivita’ di ritiro e recupero
degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua
con le modalita’ di cui al comma 10, sulla base della documentazione
fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici,
l’entita’ del contributo per la copertura dei costi di raccolta e
gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica
all’autorita’ competente la quale, entro trenta giorni, approva
l’ammontare del contributo. Il contributo e’ riscosso dal rivenditore
del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel
territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito
presso l’Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura
dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine
vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza,
efficacia ed economicita’, e’ affidata all’ACI con la vigilanza del
Comitato. Dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento decorre l’obbligo, da parte dei rivenditori, di
esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in
una riga separata nella fattura di vendita.
6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro
eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30
settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle
componenti di costo di cui all’allegato D al presente decreto, ai
fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare successivo,
da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato
provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di
pubblicita’, informazioni sulle componenti di costo che concorrono
alla formazione del contributo e sulle finalita’ dello stesso.
Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono
reinvestiti nella gestione dell’anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui
al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o
eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti
autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da
veicoli a fine vita rimangono all’interno dei target di
responsabilita’ della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU
provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono
considerati nel computo delle quantita’ di cui all’articolo 3, comma
2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai
fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed
integrazioni.
9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo,
debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di
dichiarazione ambientale, cosi’ come indicato all’articolo 7, comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive
modifiche ed integrazioni.
10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del
Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed e’ commisurato alla
tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l’individuazione
delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto
delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e
al ciclo di trattamento degli PFU, nonche’ delle spese relative alla
gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al
comma 5.
Note all’art. 7:
Si riporta il testo dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209:
“Art. 7. Reimpiego e recupero.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita’ competenti,
fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul
controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore,
favoriscono, in conformita’ con la gerarchia prevista dalla
direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei,
il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche’, come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero e’ pari almeno all’85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e’ pari
almeno all’80 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e’ pari
almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori
uso la percentuale di reimpiego e di recupero e’ pari
almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e’ pari
almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per
anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai
veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
avviati al recupero, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che, a tale fine, e’ modificato con le modalita’
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.”.
Art. 8
Istituzione del tavolo permanente di consultazione
1. E’ istituito presso l’autorita’ competente un tavolo permanente
di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all’articolo 1.
2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’
composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle
organizzazioni nazionali dell’industria (dei quali due in
rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle
associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno
designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del
commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie
dell’artigianato.
3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con
la finalita’ di incrementare il livello qualitativo e quantitativo
delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini
di una maggiore tutela ambientale nonche’ dell’applicazione di
criteri di efficienza, efficacia ed economicita’. Il tavolo ha il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e
degli importatori degli pneumatici.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e
gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento
del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l’ottanta per cento del
quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
2. La prima dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, e’
effettuata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento con riferimento all’anno 2010; la prima
dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 3, e’ effettuata entro il
31 maggio 2012, con riferimento all’anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all’articolo 3, comma 4, e’ effettuata entro il sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui
all’articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantita’ di pneumatici nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita’ di PFU pari in peso a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento sara’ applicato il contributo di cui
all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 272
Note all’art. 9:
L’articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ riportato nelle note alle premesse.
Allegato A
(Articolo 3, comma 2)
Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e Importatori
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
(Art. 3, comma 3)
Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
(Art.3, comma 4)
MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRETTA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6)
Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, e’ finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento.
Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo:
1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;
2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
3. attivita’ di trasporto;
4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l’operatore consegue nel mercato;
5. valorizzazione derivante dall’utilizzo come combustibile;
6. attivita’ di ricerca, sviluppo e formazione di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;
7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;
8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attivita’ connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;
Allegato E (Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)
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| Veicoli utilizzatori |
Cat.| (indicativo) | Pesi min-max (in chilogrammi)
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|Ciclomotori e motoveicoli |
|(ciclomotori, motocicli, |
A |motocarri, ecc.) |A1 (2 – 8 )
———————————————————————
|Autoveicoli e relativi rimorchi|
|(autovetture, autovetture per |
|il trasporto promiscuo, |
B |autocaravan, ecc.) |B1 (6 – 18)
———————————————————————
|Autocarri, Autobus (autotreni, |
|auto snodati, auto articolati, |
|filoveicoli, trattori stradali, |C1 (20 – 40);
C |ecc.) |C2 (41 – 70);
———————————————————————
| |D0 (| |D1 (4 – 20);
| |D2 (21 – 40);
|Macchine agricole, macchine|D3 (41 – 70);
|operatrici, macchine |D4 (71 – 130);
|industriali (trattori, |D5 (131 – 200);
D |escavatori, ecc.) |D6 ( > 200).
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