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Stalking: il risarcimento del danno

In questa guida si andrà ad analizzare il reato di stalking e le sue sfumature di carattere penale. Lo stalking rappresenta a tutti gli effetti un delitto penale e, come tale, può essere punito con la reclusione dai 6 mesi ai 4 anni, secondo quanto disposto dall'art. 612 bis del Codice Penale (vedi qui https://www.studiolegaleadamo.it/stalking-e-risarcimento-del-danno). Andiamo ora a vedere nel dettaglio le varie manifestazioni di questo particolare illecito, le caratteristiche della norma e quanto è stato disposto dal Tribunale di Roma per una sentenza su un reato simile.

Stalking: il significato del termine

Con il termine inglese stalking si fa riferimento ad un insieme di comportamenti adottati da un soggetto, definito stalker, che nuocciono ad un altro individuo. Tali atteggiamenti si manifestano attraverso atti persecutori volti a generare ansia e paura, che possono arrivare anche a limitare o pregiudicare il normale corso della vita quotidiana di una persona. Dal punto di vista prettamente etimologico, lo stalking ha origine dal verbo inglese "to stalk", che significa "camminare in modo furtivo o circospetto", come un cacciatore. Nel prossimo paragrafo si andranno a definire i limiti penali e gli aspetti relativi al risarcimento dei danni morali verso la vittima di stalking.

La pena per il reato di stalking

Secondo quanto disposto dall'articolo 612-bis del Codice Penale, intitolato "Atti persecutori o stalking", la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a a 5 anni per qualsiasi soggetto che, tramite una condotta ripetuta e minacciosa, molesti un soggetto con l'obiettivo di generare paura ed ansia. In base a quanto già menzionato, occorre aggiungere che il comportamento dello stalker deve avere necessariamente i caratteri di continuità e ripetitività, affinché possa essere perseguito penalmente. La minaccia è intesa come prospettiva di danno cagionato ingiusto, un'intrusione criminale nella psiche della vittima al fine di compromettere o alterare la vita della stessa.

La sentenza del Tribunale di Roma: uno spartiacque nella normativa

Il Tribunale di Roma, con una sentenza pronunciata nel 2013, ha stabilito un risarcimento danni pari all'importo di 10 mila euro per una vittima di stalking provocato dal suo ex fidanzato. Questa sentenza è in un certo senso innovativa nell'ambito giuridico: andiamo a capire il motivo. Si tratta di un risarcimento che è stato riconosciuto anche in assenza della condanna penale per il soggetto incriminato.

In questo modo, grazie anche al Tribunale di Roma, è diventato oggi possibile richiedere un risarcimento anche semplicemente dimostrando uno stato di ansia o di disagio provocati dallo stalker. Non è necessario, tuttavia, dimostrare sia lo stato di disagio, sia gli atteggiamenti persecutori: è sufficiente fornire una prova del comportamento dello stalker, in quanto il disagio psicologico derivante viene semplicemente presunto senza dimostrazione alcuna. E' molto importante, come si è avuto modo di capire, disporre di una prova dei comportamenti incriminati. In questo senso, i testimoni assolvono un'importanza quasi cruciale, ma anche gli sms, le chat sui social o le telefonate possono aiutare. Sarà poi il giudice a dover accertare che c'è stata continuità nello stalking e a riconoscere un risarcimento (che varie in base allo specifico caso) per avvenuto danno morale alla vittima.

Aspetti conclusivi

Da quanto è emerso, lo stalking necessita del carattere di reiterazione per poter essere configurato come tale: non è sufficiente l'atto vessatorio verso la vittima. Lo stalker deve aver agito con dolo, cioè con l'intento oggettivo di voler minacciare e molestare la vittima allo scopo di cagionare un danno psicofisico alla stessa. Il delitto può essere punito a querela del soggetto offeso. Esiste un termine per poter proporre l'istanza di querela e solitamente è di 6 mesi. Tuttavia, si procede d'ufficio nel caso il cui la vittima sia un minore o un individuo con disabilità. La vittima può richiedere il risarcimento dei danni (non solo morali, ma anche patrimoniali). In genere, la prassi per le Corti Penali è quella di ricorrere al "giudizio separato" che deve essere radicato dinnanzi al giudice civile l'effettiva liquidazione del risarcimento richiesto dalla vittima.